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A Palazzo D’Orleans, si muove a buon ritmo il lavoro di proposta per il territorio, i giovani e le imprese da parte del deputato barcellonese Tommaso Calderone, che insieme ai colleghi di partito Milazzo, Papale, in settimana hanno presentato un nuovo disegno di legge sugli incentivi per favorire nuova imprenditorialità giovanile e femminile.

Nella relazione dei proponenti si specifica in apertura, che “il concetto di sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile è sempre stato all’attenzione dei legislatori nazionali. E’ evidente che l’economia di una nazione cresce e si sviluppa in funzione della nascita di nuove imprese, – chiosano nel documento gli onorevoli di Forza Italia –  portatrici di innovazione e, soprattutto, di linfa vitale nel campo dell’occupazione. Se poi queste nuove iniziative vengono attuate da giovani, si otterrà un riscontro anche nella attivazione di nuove tecnologie applicate nei settori specifici dello sviluppo. In Italia vi sono numerose norme che favoriscono l’imprenditoria giovanile e femminile: le leggi 215 del 1992, 236 del 1993, 95 del 1995, 135 del 1997 e per ultima la n. 448 del 1998. Si tratta di normative che riservano contributi e finanziamenti per i giovani che si vogliono cimentare nella ardua impresa di avviare un’iniziativa industriale o in via generale, a carattere imprenditoriale. 2 C’è da evidenziare che tutte queste norme hanno un deficit generalizzato: la farraginosa macchina burocratica che lega l’intero iter dei finanziamenti. Per potere accedere a queste iniziative occorre infatti presentare decine di documenti, attendere mesi se non anni e, soprattutto, avere una disponibilità economica iniziale non indifferente, dato che quasi tutti i contributi vengono liquidati a presentazione fatture, cioè dopo l’avvenuto pagamento. La nostra Regione non è da meno nel tentativo di favorire questa particolare forma di imprenditoria. Sono cinque le leggi regionali che oggi regolamentano il settore: la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, la legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, la legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e la legge regionale n. 11 del 12 luglio 2011. Ma anche queste norme hanno un vincolo non indifferente: sono tutte legate alla sussistenza di economie nei rispettivi capitoli di spesa. È ovvio che non si possono accontentare tutti e quindi sono molti i progetti che restano inevasi. Con questo disegno di legge si vuole ovviare a questo deficit economico. Oltre ai singoli finanziamenti, la Regione potrà intervenire anche sulla esenzione dell’Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP), ovviamente nella quota parte spettante alla Regione, quota che si aggira intorno al 5 per cento. Tale iniziativa permetterebbe di svincolare gli interventi della Regione alla sussistenza di risorse nei capitoli di spesa dei singoli Assessorati cui si riferiscono le succitate leggi regionali e garantirebbe ai giovani imprenditori di avere certezza economico-finanziarie per l’avvio delle rispettive iniziative d’impresa”.

Da qui nasce il disegno di legge dei proponenti Calderone, Milazzo e Papale, con tre finalità principali: “Art. 1. Incentivi per favorire nuova imprenditorialità giovanile e femminile 1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d’imposta successivi a quello sino al 31 dicembre 2017, le imprese che si costituiscono o che iniziano l’attività lavorativa negli anni 2018 e 2019 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione. 3 2. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l’età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione. 3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell’ambito dei massimali previsti dalla Unione europea per gli aiuti ‘de minimis’ ai sensi del Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006. Art. 2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione”.