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Il Sindaco di Novara di Sicilia, Dott. Girolamo ‘Gino’ Bertolami con un’ordinanza datata 22 aprile 2020 vieta in tutto il territorio comunale la sperimentazione e l’installazione del 5G, che in questi ultimi tempi sta facendo discutere. Il primo cittadino di quello che è uno dei Borghi più belli d’Italia, non preclude nulla riguardo il futuro ma allo stato attuale ritiene che debbano effettuarsi ulteriori accertamenti medico scientifici, nell’ottica della salvaguardia della sua popolazione.

Per i nostri lettori l’Ordinanza in versione integrale.

ORDINANZA DI DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DEGLI STRUMENTI ATTI ALLA DIFFUSIONE DELLE RADIOFREQUENZE ‘5G’.

                            IL SINDACO

PREMESSO:

• che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

• che il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

• che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

• che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, afferma che: “il 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, rendendo evidente, con ciò, un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati), confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

• che è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991, Havas 2006, 2010, Me Carty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontaticon i normali controlli;

• che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

• che il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 2009, e l’Assemblea del Consiglio d’Europa, con la Risoluzione n. 1815 del 2011, hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

• che riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio ha quindi condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazioni come Swiss Re e Llyoids non ne coprono più il danno;

CONSIDERATO:

– che spetta al Sindaco di accertarsi, nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

– che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art.32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.L.vo n. 152 /2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico, le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

– che nel 2011 la IARC (International Agencyfor Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una “chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge, inoltre, che esistono anche “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” in riferimento ancora al 2G e 3G. Mentre ora si vuole introdurre il 5G, in modo ubiquitario, capillare e permanente;

– che, nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli Schwannomi maligni, (tumori rari delle cellule nervose del cuore), nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata.

Tanto premesso e considerato

VISTO l’articolo 54, c. 4 del D.L.gs 267/2000 “Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di  prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Ritenuto di dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento diretto alla tutela della salute pubblica;

                              ORDINA

di vietare a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Novara di Sicilia in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili, sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo;

DISPONE

– La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito Istituzionale

dell’Ente;

– La comunicazione al Prefetto di Messina, in ossequio all’art. 54, c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

– La trasmissione, a mezzo PEC, al Prefetto di Messina, alla Questura di Messina, al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Barcellona P.G., al Comando Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, al Comando della Polizia Municipale e ai Responsabili Comunali competenti per la materia;

DISPONE, altresì

La trasmissione della presente ordinanza:

– Al Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

– Al Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it

– Al Ministro della Salute: segreteria.ministro@sanita.it

– Al Ministro dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

– Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it

– Al Ministro dell’Interno: caposegreteria.ministro@interno.it

– All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: info@agcorn .it

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

                       IL SINDACO

                    F.to Dr. Girolamo Bertolami