Querelle di fatto coinvolgente più soggetti, e principalmente i cittadini, quella sulla quale si è pronunciata martedì scorso, 16 maggio, la 2^ Sezione Civile del Tribunale di Messina, decidendo la revoca del decreto ingiuntivo del n. 809 del 2013, col quale l’Azienda consortile acquedotti Vena e Niceto (ACAVN) richiedeva al Comune di Venetico il pagamento della somma di € 723.693,11, “a titolo di pagamento di quote consortili e somme dovute a titolo di corrispettivo per l’attività di gestione del servizio idrico posta in essere a suo favore”.
Ricordiamo che ACAVN è un consorzio idrico di comuni di cui fanno parte Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina e, appunto, Venetico, guidato da un CDA (Presidente Carmelo Farsaci, componenti Pasquita Patti e Mauro Giacobello), che ha subito un recente commissariamento regionale per l’approvazione dei suoi bilanci.
Detto Giudice, tuttavia, non si è espresso su an e quantum – circostanza peraltro ritenuta fondata dal Sindaco del Comune di Rometta, Nicola Merlino -, ma solo sulla sua incompetenza “rientrando la presente controversia nella clausola arbitrale contenuta all’art. 25 dello Statuto dell’Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto”.
Il Tribunale, infatti, osserva che il tenore letterale della suddetta clausola compromissoria non può far sorgere dubbi in ordine alla natura rituale dell’arbitrato voluto dalle parti contrattuali, prevedendo espressamente che tutte “le controversie” che insorgono fra gli enti consorziati e fra essi e l’Azienda consortile saranno “decise” da un collegio di tre arbitri, nominati, uno, da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo, di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Messina.
Pertanto, la 2^ Sezione ha ritenuto che l’arbitrato del citato art. 25 debba interpretarsi come “arbitrato rituale”, istituto cioè dotato del potere di risolvere le controversie con una decisione di natura sostitutiva rispetto a quella degli organi giudiziari dello Stato.
Tale organo, e non il Giudice ordinario, allora dovrebbe dirimere la controversia, concernente il fatto che il Comune di Venetico vorrebbe che il dovuto gli fosse imputato in ragione delle quote di partecipazione (Venetico 15%, Torregrotta 24%, Rometta 31%, Spadafora 28%, Valdina 2%) e non nella percentuale superiore degli effettivi consumi.
Quindi, per il momento la questione si chiude, senza che sia stato trattato il merito dell’obbligazione, con la vittoria del Comune di Venetico e la condanna dell’ACAVN al pagamento delle spese processuali ammontanti a quasi 21 mila Euro.
Uscite che, sommate alle maggiori spese relative alla grave morosità del consorzio con la società elettrica, derivata da mancanza di risorse, in ultimo, saranno, come dicevamo sopra, addossate ai cittadini dei comuni che lo compongono.
Si ha notizia di altri decreti ingiuntivi, allo stato sospesi e che, considerata la citata giurisprudenza, non lasciano ben sperare, contro lo stesso Comune di Venetico, ma anche nei confronti di Spadafora e Valdina.
Il comune di Venetico è stato difeso dall’avv. Fulvio Cintioli, mentre l’ACAVN dall’avv. Giovanni Gulino.