Buone nuove da Palazzo D’Orleans per il personale da anni non stabilizzato nei vari enti locali regionali. Nella giornata di ieri a Palermo, il deputato regionale di Forza Italia, l’avvocato barcellonese Tommaso Calderone insieme al collega Giuseppe Milazzo, hanno presentato il disegno di legge al fine di regolamentare la procedura di stabilizzazione del personale precario utilizzato dagli Enti Locali della Regione Siciliana.
Attualmente, le procedure di stabilizzazione sono regolamentate dall’articolo 3 della L.R. 27/2016. Tale disposizione, da un lato ha offerto agli Enti Locali, attraverso la storicizzazione del sostegno finanziario, la certezza del contributo regionale per tutta la durata del rapporto di lavoro (modificando, legislativamente, il vecchio modo di concepire la stabilizzazione, attraverso un contributo quinquennale), dall’altro, invece, ha rinviato le procedure di stabilizzazione, sia alla rigida applicazione della disciplina dell’art. 35 del decreto Legislativo n. 165/2001, sia al completamento
delle procedure di mobilità del personale delle ex Provincie (art. 3, comma 22, della L.R. 27/2016).
“Con il rinvio alle procedure di mobilità del personale delle ex provincie, – spiegano i proponenti nel Ddl – previsto dall’art 3, comma 22, della 27/2016 (che a sua volta rinvia all’art. 2 della legge stessa, laddove istituisce un osservatorio al fine di individuare il personale delle ex provincie, da destinare alla mobilità), di fatto ha reso impossibile, agli Enti Locali, di stabilizzare i propri precari. Con il rinvio dinamico all’art. 35 del d.lgs 165/2001, invece, ha subordinato le procedure di stabilizzazione all’utilizzo del 50% della capacità di assunzione, senza escludere, da tale computo, il contributo erogato dalla Regione.
Appare evidente, – continuano nel documento gli onorevoli Calderone e Milazzo – infatti, che l’esclusione del contributo erogato dalla Regione dal calcolo delle capacità di assunzione, moltiplicherebbe il numero dei soggetti immediatamente stabilizzati. Infine, si rappresenta che molti comuni hanno già completato le graduatorie.
Con il comma 3, infatti, di propone di estendere il contributo anche alle assunzioni fatte in esecuzione delle graduatorie formulate per mezzo della disciplina previgente alla 2 27/2016.
Nel Ddl si specifica in modo chiaro e preciso l’obiettivo di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato, “nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di cui al Decreto Legislativo n. 75/2017, nonché del limite finanziario previsto dall’art. 35 bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001, calcolato al netto del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, gli Enti Locali della Regione Sicilia sono autorizzati, nel triennio 2018/2020, ad attivare le procedure previste dall’art. 35 del Decreto Legislativo 165/2001, riservate esclusivamente a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero ASU, utilizzati dagli enti stessi, purché, alla data di pubblicazione dei bandi di selezione, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando. 2.
Per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, ovvero degli ASU, effettuate dagli Enti Locali della Regione Sicilia, con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo, in misura pari a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo e con le stesse modalità, parametrato in base ai soggetti assunti. 3. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli Enti che procedono alla stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2017, e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato o di servizio, in corso alla data del 31 dicembre 2017, secondo le seguenti modalità: a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della Legge Regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2017, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune.”